omessa convocazione dell'assemblea per l’approvazione del bilancio


 

art. 2631, c.c., innovato da

D.Lgs. 11.04.2002, n. 61

 

1.      Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.

Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

 

2.      La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

 

 


 

Not. Pier Luigi Fausti

pfausti@notariato.it

11.07.2002

 

Esistono sanzioni, e per chi, se l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31-12 si tiene oltre i sei mesi (quindi dopo il 30 giugno)?

 

In tale caso, il bilancio può ancora ritenersi idonea situazione di riferimento (art.2446 c.c.) ai fini di una contestuale operazione di ricostituzione del capitale?

 

 


 

Not. Riccardo Genghini

rgenghini@notariato.it

 

(i) - L'art. 2631, c.c., nella versione emendata dal D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, prevede la sanzione pecuniaria da 1032 a 6197 euro.

 

Il nuovo testo dell'art. 2631 stabilisce che tutte le volte che non è stabilito un termine diverso, per legge l'obbligo di convocare l'assemblea deve essere assolto entro 30 giorni dalla data in l'organo amministrativo ha avuto notizia dell'evento che rende obbligatoria la convocazione dell'assemblea.  

 

La norma ha estrema importanza in materia di operazioni sul capitale.

 

Il dies a quo a mio giudizio è il giorno in cui l'organo amministrativo ha approvato il progetto di bilancio dal quale risulta che vi sono perdite superiori al terzo del capitale sociale.

 

Temo che la norma renda necessaria la segnalazione del notaio al pubblico ministero in tutti i casi in cui la violazione dei termini di legge risulti "per tabulas".

 

(ii) - Un bilancio tardivamente approvato oltre i sei mesi non può divenire ultrattivo. 

 

Sarebbe ben strano premiare la negligenza con una estensione di validitá oltre i sei mesi dalla data di riferimento, al fine delle operazioni sul capitale e di fusioni e scissioni.