omessa convocazione dell'assemblea per l’approvazione del bilancio
art. 2631, c.c., innovato da
D.Lgs.
11.04.2002, n. 61
1. Gli amministratori
e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti
dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.
Ove la legge o lo
statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la
convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni
dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del
presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.
2. La sanzione
amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a
seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei
soci.
Not. Pier Luigi Fausti
11.07.2002
Esistono sanzioni,
e per chi, se l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31-12 si tiene
oltre i sei mesi (quindi dopo il 30 giugno)?
In tale
caso, il bilancio può ancora ritenersi idonea situazione di riferimento
(art.2446 c.c.) ai fini di una contestuale operazione di ricostituzione
del capitale?
Not.
Riccardo Genghini
(i) - L'art. 2631,
c.c., nella versione emendata dal D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, prevede la sanzione
pecuniaria da 1032 a 6197 euro.
Il nuovo testo
dell'art. 2631 stabilisce che tutte le volte che non è stabilito un termine
diverso, per legge l'obbligo di convocare l'assemblea deve essere assolto entro
30 giorni dalla data in l'organo amministrativo ha avuto notizia dell'evento
che rende obbligatoria la convocazione dell'assemblea.
La norma ha
estrema importanza in materia di operazioni sul capitale.
Il dies a quo a
mio giudizio è il giorno in cui l'organo amministrativo ha approvato
il progetto di bilancio dal quale risulta che vi sono perdite superiori al
terzo del capitale sociale.
Temo che la norma
renda necessaria la segnalazione del notaio al pubblico ministero in tutti i
casi in cui la violazione dei termini di legge risulti "per tabulas".
(ii) - Un bilancio
tardivamente approvato oltre i sei mesi non può divenire ultrattivo.
Sarebbe ben strano
premiare la negligenza con una estensione di validitá oltre i sei mesi dalla
data di riferimento, al fine delle operazioni sul capitale e di fusioni e
scissioni.